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25/02/2020 Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza - Informazioni ambientali

  • Informazioni ambientali

Per quanto riguarda i dati ambientali si registrano numerose considerazioni convergenti. La norma di riferimento è l’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013. Le peculiarità di tale previsione legislativa sono le seguenti: - non vi è una puntuale corrispondenza tra l’ambito soggettivo che vale in generale per la normativa sulla trasparenza ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 e l’ambito soggettivo ivi specificamente tracciato attraverso un rinvio all’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (“le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico”); - anche l’ambito oggettivo è tracciato attraverso un rinvio all’art. 2, comma 1, lett. b) e all’art. 10, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195. In questo ambito l’«informazione ambientale», detenuta dall’amministrazione per i propri fini istituzionali, è definita come qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). L’allegato 1 alla delibera n. 1310/2016 prevede, oltre alle n. 6 voci sopra riportate (che sono quelle dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 195/2005), anche le relazioni sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Tra le proposte di semplificazione pervenute si segnalano quelle che fanno riferimento alla riduzione del numero delle informazioni; alla sostituzione delle informazioni integrali con informazioni riassuntive ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis del d.lgs. n. 33/2013; alla differenziazione per soggetti obbligati (a quest’ultimo riguardo alcuni enti, quali alcune Università, propongono di essere esclusi). Per quel che riguarda la standardizzazione, alcuni RPCT hanno osservato che le informazioni ambientali previste dall’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 attraverso il rinvio ad altre norme richiedono contributi informativi la cui titolarità fa capo ad altri enti competenti, quali Agenzie per la protezione dell’ambiente, ASL, Ministero dell’ambiente, soprattutto per quanto concerne lo stato degli elementi dell’ambiente, i fattori che incidono su questi ultimi e le misure generali che incidono su tali livelli. Per assolvere a tali obblighi di pubblicazione le amministrazioni già fanno ricorso, nella maggior parte dei casi, a link a siti dedicati. Sarebbe 64 tuttavia preferibile, secondo quanto suggerito, la creazione di una piattaforma nazionale che faccia confluire, tramite gli enti di settore a ciò specificamente deputati, i dati citati, rendendo sufficiente un mero collegamento alla stessa.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza

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