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25/02/2020 Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza - Privacy e Trasparenza: da trade off a bilanciamento
  • Privacy e Trasparenza: da trade off a bilanciamento

Dall’indagine condotta sul tema della standardizzazione e semplificazione, interpretata dai RPCT delle amministrazioni interessate come una sorta di “campagna di ascolto”, è anche emerso uno dei temi che maggiormente ha attraversato le riforme amministrative degli ultimi anni, con eco anche nelle pronunce giurisprudenziali e ampio dibattito nel Paese. Il rapporto privacy – trasparenza amministrativa è da taluni e in alcuni contesti considerato un insanabile trade-off, per altri è un’opportunità per ripensare le regole e il bilanciamento tra le due esigenze e negli anni l’ANAC, anche di intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, si è spesa in tal senso con le proprie linee guida in materia. Senza entrare nel merito del dibattito generale sul tema non oggetto della presente analisi, si sottolinea ancora una volta come i RPCT delle amministrazioni si confermano uno snodo fondamentale del sistema della trasparenza in grado sia di coglierne gli elementi problematici e le opportunità in fase di attuazione sia di anticipare potenziali soluzioni. Per questo motivo è utile qui fare riferimento ad alcune considerazioni specifiche emerse. Le amministrazioni richiamano ad un generale intervento e revisione delle regolamentazioni di secondo livello, o anche degli strumenti più soft come le FAQ, per chiarire l’impatto del GDPR sul complesso degli obblighi di pubblicazione. Particolare menzione viene fatta sugli obblighi di pubblicazione relativi all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, sia con riferimento agli organi di indirizzo politico sia con riferimento alla dirigenza apicale (questione oggetto di un recente pronunciamento della Corte Costituzionale, sentenza n. 20 del 2019, e della conseguente delibera ANAC n. 586/2019; da ultimo, si v. d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, cd. “milleproroghe”. Sul tema, v. anche infra). Alcuni segnalano l’esigenza di intervenire da subito con l’adozione di modelli standard (anche in formato tabellare o schematico) che sostituiscano la pubblicazione delle dichiarazioni documentali scansionate, evidenziandone il vantaggio rappresentato da oneri minori per la gestione degli omissis in sede di preparazione per la pubblicazione e, aspetto non secondario, per la maggiore fruibilità di tale tipologia di pubblicazione ai fini della ricerca e riuso dei relativi dati. Sul punto occorre peraltro rilevare che l’ANAC ha già a suo tempo indicato, nella delibera dell’8 marzo 2017, n. 241 che, in ragione dell’estensione introdotta dal d.lgs. n. 97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che l’attuazione della stessa comporta, l’obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione medesima. Tale modalità 30 semplificata, chiarisce l’ANAC nella delibera citata, tiene conto delle proposte formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche coerente con l’art. 9 della l. n. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali. Analoghe riflessioni sono riservate da numerosi RPCT, tra gli altri, soprattutto agli obblighi di pubblicazione riferiti alla sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” e “Interventi straordinari e di emergenza”, perché molti interventi sono erogati sulla base delle condizioni economiche dei beneficiari o a seguito di situazioni di tutela dell’incolumità privata e pubblica. Significativo è, in generale, che il tema sia stato sollevato in un contesto in cui ad attori qualificati del sistema venivano chieste considerazioni sulla semplificazione/standardizzazione, a dimostrazione della ineludibile necessità di proseguire l’opera di bilanciamento che, nel garantire i due “diritti”, renda il complessivo sistema più flessibile e attuale.

Di seguito riportate alcune importanti riflessioni dei RPCT :

“Seppure non strettamente connesso alla finalità del presente sondaggio, si ritiene di dover formulare alcune considerazioni anche relativamente all'aspetto “Trasparenza-Privacy”, in particolare a seguito della effettiva entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 e delle conseguenti modifiche al Codice della Privacy nazionale introdotte dal d.lgs. n. 101/2018. Pienamente consapevoli che la funzione di fornire indirizzi in materia di protezione dei dati personali anche in relazione agli obblighi di pubblicazioni on line costituisca una funzione precipua del Garante per la protezione dei dati personali e in attuazione della quale lo stesso ha già provveduto a fornire indicazioni alle PA con le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” adottate con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, che potrebbero formare per il futuro oggetto di aggiornamento da parte dello stesso Garante, si segnala tuttavia l'opportunità di fornire indirizzi integrativi e conformi alle novità normative in materia, con particolare riferimento a taluni obblighi (ad esempio, art. 14, co. 1, lett. f), art. 26) e, in generale, anche con riferimento ad eventuali pubblicazioni di carattere “facoltativo”. Nello specifico, potrebbe essere utile integrare gli indirizzi del Garante con indicazioni circa le accortezze richieste alle PA, preliminarmente alla fase di pubblicazione, onde garantire la tutela dei dati personali eventualmente contenuti nei documenti, dati e informazioni da pubblicare, sia in via obbligatoria sia facoltativa nella sottosezione “Altri Contenuti - Dati ulteriori”, potenzialmente attuabile anche attraverso la formulazione e pubblicazione di nuove FAQ sul tema”.

“I principi di trasparenza sanciti dal d.lgs. n. 33/2013 vanno opportunamente bilanciati con l’articolato quadro normativo espresso dal Regolamento UE 2016/659 sulla protezione dei dati personale (e dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della disciplina nazionale contenuta nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Nella gestione di tale bilanciamento occorre attentamente valutare se le informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione concernenti persone fisiche possano essere mitigate da misure di pseudonimizzazione dei dati personali all’uopo suggerite e/o autorizzate dall’Autorità. Ed è altrettanto evidente che, nella fattispecie, sarebbe senz’altro utile sostituire la pubblicazione integrale con informazioni riassuntive/elaborate per aggregazione, in particolare nelle sezioni “Personale” e “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” della pagina Amministrazione trasparente. Si ritiene auspicabile, nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 679/2016), sostituire la copia della dichiarazione dei redditi (art. 14, comma 1, lett. f) che tipicamente contiene dati sensibili (es. oneri deducibili e detraibili) con uno schema standard semplificato”.

“Si ritiene auspicabile, nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 679/2016), sostituire la copia della dichiarazione dei redditi (art. 14, comma 1, lett. f) che tipicamente contiene dati sensibili (es. oneri deducibili e detraibili) con uno schema standard semplificato”.

“In generale si propone di rivisitare tutti gli obblighi di trasparenza che richiedono la pubblicazione di atti contenenti dati personali, non solo in forza dell’introduzione del FOIA, ma altresì in considerazione dei limiti imposti dalla normativa sulla privacy, che richiede un’attività continua di comparazione degli interessi coinvolti (conoscenza/riservatezza)''

“Per l'Amministrazione risulta oneroso provvedere all'oscuramento dei dati personali e delle firme autografe sui documenti richiesti e renderli disponibili in formato aperto, soprattutto nel caso delle certificazioni richieste. Sarebbe auspicabile un intervento di semplificazione al fine di evitare la pubblicazione dei “documenti” sostituendola con la rappresentazione dei dati in essi contenuti attraverso la predisposizione di schemi o tabelle uniformi per le pp.aa.”.

“In corrispondenza della sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (ma anche Interventi straordinari e di emergenza in alcuni casi) è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ed alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Questo rappresenta un caso in cui il rispetto degli obblighi di pubblicazione, già molto dettagliati nei contenuti, viene contemperato da una onerosa attenzione ai profili di riservatezza del dato pubblicato”.

“Con riguardo alle Università, riteniamo possa essere utile la sostituzione integrale con informazioni riassuntive elaborate per aggregazione dei dati relativi a “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”: sia perché le Università ne erogano differenti tipologie (borse di studio: di ricerca, per la frequenza di dottorati, per collaborazioni part-time; premi di studio; esoneri, etc), sia perché molte delle stesse sono erogate sulla base delle condizioni economiche dei beneficiari, per cui rileva anche l’esigenza di salvaguardarne la privacy e quindi doverli trattare caso per caso”.

“Si propone di sostituire la pubblicazione della dichiarazione di inconferibilità e di incompatibilità resa dall'interessato ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 39/2013, con la pubblicazione della sola informazione concernente l'assunzione agli atti della dichiarazione, la data della stessa e l'insussistenza di requisiti di inconferibilità e di incompatibilità. Si osserva infatti che la dichiarazione afferisce a fatti e condizioni diverse e puntuali, sulle quali è opportuno focalizzare l'attenzione del dichiarante mediante l'utilizzo di moduli espliciti, che consentono anche di operare più agevolmente le verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato, così come previsto per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Tali modelli, peraltro, proprio perché espliciti non potrebbero essere pubblicati integralmente senza violare le regole sulla privacy. Nella prassi accade quindi che all'interessato venga chiesta la compilazione di due modelli: uno dettagliato per tutte le informazioni previste dagli articoli del d.lgs. 39/2013 e l'altro con la formulazione generica (non sussistono cause di inconferibilità o di incompatibilità) e con la firma oscurata, o comunque depurato delle informazioni non pubblicabili o non significative ai fini di trasparenza amministrativa”.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza

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