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28/10/2014 Limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 43, comma 2 del D.lgs. n. 267 del 2000

Il Segretario Generale del Comune di ... chiede alla Commissione per l’accesso un parere circa i limiti entro i quali e' possibile esercitare il diritto di accesso di all’articolo 43, c. 2 del Dlgs. n. 267 del 2000.

In particolare lo stesso Segretario Generale specifica che l’Amministrazione comunale ha ricevuto una richiesta d’accesso agli atti da parte di un consigliere comunale di opposizione, volta ad ottenere informazione circa l’elenco delle imprese con o senza personalita' giuridica operanti nel territorio cittadino, la cui posizione risulti essere debitoria, nei confronti dell’amministrazione comunale, relativamente alle imposte IMU, ICI, TARES, TOSAP ed imposta sulla pubblicita' e le pubbliche affissioni, con riferimento alle annualita' ricomprese tra il 2007 ed il 2013.

L’amministrazione istante - nel chiedere alla Commissione per l’accesso se la richiesta del consigliere di minoranza di cui sopra sia o meno compatibile con i principi di proporzionalita' e ragionevolezza, cosi' come definiti ed applicati dal Consiglio di Stato (Cons. di stato n. 846/2013) - afferma che, per far fronte alla richiesta, sarebbe opportuno un impegno di mezzi e personale tali da paralizzare l’operato di diversi uffici comunali, anche in riferimento al numero di annualita' cui fa riferimento l’istanza d’accesso.

Afferma, inoltre, l’amministrazione comunale che “l’omissione di qualsivoglia motivazione che giustifichi l’accesso impedisce di valutare l’esistenza di mezzi alternativi per il raggiungimento dei fini perseguiti dal Consigliere comunale.”

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