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30/09/2016 Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito gara d'appalto/concessione

Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nell’ambito gara d’appalto/concessione, tramite procedura aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza sociosanitaria ed educativa presso i centri diurni per persone disabili (C.D.D.) xxx, xxx, xxx di xxx.

Premesso che

− Il Settore Servizi di Promozione Sociale del Comune di XXX intende esperire una gara d’appalto/concessione, tramite procedura aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza sociosanitaria ed educativa presso i Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) XXX, XXX, XXX di XXX.

L’Importo dell’appalto di cui trattasi supera la soglia comunitaria.

− Le prestazioni previste dal capitolato rientrano tra quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’art. 10, come di seguito esposte:

20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' e da ONLUS di assistenza sociale.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016)”, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383 (in G.U. 28/08/1974, n. 224) reca, all’art. 1, comma 960, quanto segue:

“Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»;

b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;

c) alla tabella A, dopo la parte II e' inserita la seguente: «Parte II-bis BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO: 1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi».

L’art. 45 del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs 50/2016) definisce i Soggetti economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Data la premessa, alla luce della tipologia di prestazioni da erogarsi nell’ambito dell’appalto in oggetto, come sopra richiamate, per le quali e' oggettivamente ammessa l’esenzione ovvero l’applicazione dell’aliquota del 5% per quanto attiene all’I.V.A., con la presente si chiede conferma della possibilita' di prevedere negli atti di gara una specifica clausola, che consenta di limitare la partecipazione alla procedura ai soli operatori in possesso di idoneo requisito soggettivo, per il godimento del regime di esenzione dall’I.V.A. ovvero dell’applicazione della misura ridotta del 5% dell’imposta, anche alla luce dell’esperienza pregressa in analoghi appalti esperiti da questo Settore, cui avevano presentato istanza di partecipazione cooperative sociali e loro consorzi.

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