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21/12/2016 Ricorso al soccorso istruttorio per mancata dichiarazione di condanne penali

Il Comune di XXX indiceva una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di un laboratorio abilitato – analisi previste dalla normartiva HACCP sulle mense scolastiche, con importo a base di gara di 28.000 euro.

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (alla suddetta gara veniva applicata la normativa de quo in quanto vigente in quel dato momento temporale), procedeva alla verifica sul possesso dei requisiti. Al riguardo, acquisito il certificato penale del rappresentate legale dell’impresa aggiudicataria, rilasciato dalla Procura della Repubblica di XXX, la stazione appaltante riscontrava che sul medesimo risultava un reato non dichiarato in sede di gara.

Successivamente, l’amministrazione, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1, lett. c), e comma 2, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, chiedeva chiarimenti alla Procura di XXX sulla tipologia di reato risultante sul certificato penale, nonche' se l’estinzione della condanna o la riabilitazione venissero riportate sul certificato. Sul punto, la Procura evidenziava come la tipologia di reato in questione fosse una contravvenzione e che lo stesso, essendo ormai trascorsi 5 anni, dovrebbe essere estinto, imputando a ritardi amministrativi la mancata cancellazione dello stesso dal certificato.

Tanto premesso, con nota del 22.11.2016, contestualmente all’esposizione dei fatti sopra evidenziati, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 1378/2013), nonche' dell’ANAC, che evidenzia come l’omessa dichiarazione di condanne penali, indipendentemente da qualsiasi valutazione in merito alla gravita' del reato, costituisce un’autonoma causa di esclusione dall’appalto, a condizione che gli stessi reati non siano stati dichiarati estinti dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cpp, ed anche alla luce della pronuncia n. 6393/2012, del Consiglio di Stato, nella quale si evidenzia come, per configurarsi l’estinzione del reato, occorre che lo stesso sia dichiarato tale dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cpp, il Comune presentava i seguenti quesiti:

  1. Bisogna procedere all’esclusione?

  2. Il Comune ha facolta' di decidere sull’avvenuta estinzione del reato?

  3. Nel caso di specie si configura una falsa dichiarazione oppure una omessa dichiarazione di condanna, quest’ultima sanabile con soccorso istruttorio?

  4. In caso di esclusione, oltre alla segnalazione ad ANAC, e' necessaria la segnalazione anche alla Procura della Repubblica, ai sensi del DPR 445/2000?

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